Prima ancora che una causa venga incardinata, o quando le parti vogliono capire se conviene davvero arrivare al giudizio, la legge mette a disposizione uno strumento spesso sottovalutato: l'accertamento tecnico preventivo. Sotto questo nome convivono due istituti diversi, con presupposti e finalità differenti, entrambi collocati tra i procedimenti di istruzione preventiva del codice di procedura civile.
L'accertamento tecnico ordinario: il presupposto dell'urgenza
La forma più risalente è quella dell'articolo 696 c.p.c., pensata per una situazione precisa: il rischio che una prova vada perduta prima che si arrivi a un giudizio.
«Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere [...] che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale.»art. 696, primo comma, c.p.c.
L'urgenza, il cosiddetto periculum in mora, non è una formalità da citare nel ricorso: va argomentata con elementi concreti che facciano temere la perdita della prova, per esempio lavori di ripristino già programmati o uno stato dei luoghi destinato a cambiare. Non basta allegarla in modo generico, come mostra un caso in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso proprio per questo motivo:
Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso «per carenza di allegazione di fondati elementi di urgenza».Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34202/2022
Il secondo comma, che consente questa estensione, è stato inserito dall'articolo 2, comma 3, lettera e-bis), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Da allora l'accertamento non si limita a fotografare uno stato di fatto, ma può spingersi oltre:
«L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.»art. 696, secondo comma, c.p.c.
Questo secondo comma spiega perché, nella pratica, l'ATP ordinario si presti bene a un accertamento su vizi costruttivi o dissesti appena manifestati: non solo si descrive la lesione prima che venga riparata, ma si può già indicare la causa più probabile e il costo del ripristino, come conferma la Cassazione a proposito di un accertamento su vizi di un'opera edile:
«la descrizione della qualità e condizioni dell'opera, oggetto dell'accertamento, va intesa non già in senso meramente naturalistico [...] ma sulla base di criteri tecnico-specialistici [...] non esorbitano dai limiti dell'istituto [...] le attività del consulente che si limitino a descrivere analiticamente le opere contrarie alle regole di buona tecnica [...] indicando altresì il costo dei lavori di riparazione.»Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8916/2017
Meglio l'ATP o direttamente il rito ordinario?
È la domanda che precede ogni scelta pratica, e la risposta dipende da cosa serve davvero. L'ATP non produce una decisione sul merito della controversia: come si vedrà, il provvedimento che lo chiude «non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi» (Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 28587/2025, già citata più avanti). Chi ha bisogno di un titolo che accerti in modo vincolante la responsabilità e condanni al pagamento di una somma deve comunque arrivare, prima o poi, a un giudizio di cognizione piena, con una sentenza vera e propria. L'ATP ha senso quando manca proprio la ragione per affrontare subito quel giudizio: perché la prova rischia di andare perduta prima che il processo inizi, oppure perché si vuole prima verificare, a costi contenuti, se la controversia si presta a una conciliazione. Non è un'alternativa al rito ordinario, ma una fase che può precederlo: se la conciliazione riesce, la causa non serve più; se non riesce, o se si trattava di un ATP puramente conservativo, la relazione resta acquisibile nel giudizio di merito che segue, accorciandone l'istruttoria.
La differenza con l'azione di danno temuto
Un istituto diverso, con cui l'ATP viene talvolta confuso, è la denuncia di danno temuto, che si propone quando un edificio, un albero o un'altra cosa minaccia un pericolo attuale:
«Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.»art. 1172, primo comma, c.c.
La differenza sostanziale è questa: l'azione di danno temuto è un procedimento nunciatorio che porta il giudice a un provvedimento con un comando, idoneo a imporre misure per eliminare il pericolo. In un caso relativo a un terrapieno e un muro in cemento armato ritenuti pericolosi, il Tribunale ha accolto l'azione «ordinando la demolizione e il ripristino» dello stato dei luoghi.Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15129/2026
L'ATP, al contrario, non ordina nulla: si limita ad accertare e descrivere uno stato di fatto attraverso un consulente, senza che il giudice imponga alcuna misura. Chi si trova davanti a un pericolo attuale, quindi, ha bisogno del rimedio dell'articolo 1172 c.c., che può disporre un intervento immediato; chi vuole solo fissare una prova o tentare una conciliazione, senza che vi sia un pericolo da neutralizzare con urgenza, si rivolge invece all'ATP.
Il giudice può rifiutare l'ATP: non è un accertamento dovuto
Non è affatto scontato che l'istanza venga accolta. Per l'ATP ordinario il giudice verifica in concreto la sussistenza dell'urgenza, e se manca rigetta; per la consulenza ai fini conciliativi, che pure non richiede urgenza, il rigetto arriva quando il credito dedotto non rientra tra quelli ammessi dalla norma (si veda oltre il perimetro tracciato dalla Corte costituzionale) o quando è già contestata l'esistenza dell'obbligazione, non solo la sua misura. Il rigetto non si impugna con ricorso per cassazione, perché il provvedimento non decide nulla nel merito, ma si reclama davanti al collegio:
«I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 696 c.p.c. sono, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2008, reclamabili con il mezzo previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c. anche in ipotesi di rigetto e non sono ricorribili per cassazione.»Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 7824/2023
Lo stesso vale, per gli stessi motivi, per il rigetto della consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi.
Cosa verifica il giudice per ammettere la consulenza conciliativa
Per la consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi, il vaglio di ammissibilità non è una formalità: la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sui confini dell'istituto, ha individuato con precisione i controlli che il giudice deve svolgere prima di nominare il consulente.
«Al giudice è, in primo luogo, demandata la verifica dei presupposti di ammissibilità della consulenza, la quale investe, da un lato, la non manifesta inammissibilità o infondatezza delle domande oggetto della eventuale futura causa, e, dall'altro, la rilevanza, rispetto al potenziale giudizio di merito, dei fatti per i quali si richiede l'indagine peritale, nonché la effettiva necessità di ricorrere alle conoscenze esperte per il relativo accertamento. Lo stesso giudice deve, inoltre, verificare se la controversia, come sommariamente delineata nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c., si presti ad una soluzione conciliativa, e che non siano ravvisabili ostacoli giuridici alla conclusione di un accordo transattivo.»Corte cost., sent. n. 222/2023
La stessa pronuncia ha inciso anche sul perimetro oggettivo dell'istituto. Nel testo originario, l'articolo 696 bis c.p.c. ammetteva la consulenza conciliativa solo per i crediti nati da un contratto o da un fatto illecito, restando escluse le obbligazioni di ogni altra fonte, come l'arricchimento senza causa. La Corte ha ritenuto questa selezione priva di una giustificazione ragionevole, perché l'obbligazione «costituisce una nozione giuridica unitaria che si identifica autonomamente a prescindere dalla fonte dalla quale scaturisce»,Corte cost., sent. n. 222/2023 e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non estende il rimedio a tutti i crediti previsti dall'articolo 1173 del codice civile. Da questa pronuncia in avanti, quindi, la consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi è accessibile anche a chi vanta un credito che non nasce né da un contratto né da un illecito, purché riconducibile a una delle fonti delle obbligazioni riconosciute dall'ordinamento.
Si possono chiedere insieme l'ATP ordinario e quello conciliativo?
Sì, ed è prassi tutt'altro che rara: nulla impedisce di cumulare nello stesso ricorso la richiesta di accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c. e quella di consulenza preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., specie quando l'urgenza di fissare uno stato di fatto si accompagna alla speranza di chiudere la vicenda con un accordo. Le Sezioni Unite hanno esaminato di recente proprio un caso di questo tipo, richiamando un precedente in cui erano stati chiesti «come nella specie, "accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., e consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c."» nello stesso procedimento.Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 28587/2025
Cosa non può essere accertato: il limite tecnico e le materie escluse
Anche nell'ATP vale lo stesso confine già visto per la CTU ordinaria: il consulente accerta fatti tecnici, non esprime valutazioni giuridiche di responsabilità né qualificazioni riservate al giudice. In un caso relativo a un grave incendio, il giudice dell'ATP ha addirittura espunto dalla relazione la parte in cui il consulente si era spinto a individuare le cause del sinistro sulla base di informazioni testimoniali raccolte senza autorizzazione:
«il Giudice dell'accertamento ha motivatamente espunto dalla depositata relazione tecnica, la parte involgente l'individuazione delle presumibili cause del sinistro [...] avvalendosi dei suoi poteri, inclusivi della verifica e delimitazione dell'ambito dell'espletata indagine preventiva recepibile in quella specifica sede.»Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10193/2015
In un altro caso, relativo a un ATP conciliativo su irregolarità edilizie, la Corte d'appello ha confermato la correttezza dell'operato del consulente proprio perché non aveva sconfinato nel giudizio giuridico:
il consulente «fu rispettoso del principio del contraddittorio tra le parti, che non espresse alcun giudizio di natura giuridica, limitandosi a evidenziare "l'esistenza di alcune incongruenze tra lo stato di fatto dei luoghi esaminati e le risultanze catastali e dei pubblici uffici".»Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12028/2024
Da questo discende, per coerenza con quanto già visto per il CTU, che restano fuori dai confini dell'ATP le valutazioni di puro diritto (la qualificazione giuridica dei rapporti tra le parti, l'attribuzione di responsabilità legale) e le quantificazioni che richiedono un apprezzamento equitativo del giudice piuttosto che una misurazione tecnica, come tipicamente accade per il danno non patrimoniale.
C'è poi un limite che precede tutti gli altri, ed è quello della giurisdizione: l'ATP proposto davanti al giudice ordinario non può riguardare materie devolute a giurisdizioni speciali. È accaduto a una società che aveva chiesto un ATP conciliativo per determinare una metratura oggetto di una controversia con un Comune sull'imposta municipale:
«Il Tribunale dichiara l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione tributaria.»Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13914/2026
Infine, l'ATP non è uno strumento a disposizione di chiunque per qualunque scopo processuale: chi lo propone deve farlo nella prospettiva di tutelare un proprio diritto, non per ottenere un accertamento a proprio vantaggio in funzione difensiva. Un debitore che aveva chiesto un ATP per far accertare l'esatto ammontare delle proprie obbligazioni verso il creditore, sperando così di bloccare la prescrizione a proprio favore, ha visto negare questo effetto proprio perché l'iniziativa non proveniva dal titolare del diritto da tutelare:
l'ATP «non ha efficacia interruttiva della prescrizione nel caso in cui sia proposto nei confronti di chi si asserisce titolare del diritto, in funzione della successiva introduzione di un giudizio di cognizione di accertamento negativo, atteso che [...] il ricorso introduttivo del procedimento ex art. 696 c.p.c. non estrinseca l'indispensabile volontà del titolare del diritto di ottenere che il diritto stesso sia accertato e riconosciuto.»Cass. civ., Sez. I, sent. n. 696/1997
Cosa succede se una parte non si costituisce nell'ATP
Vanno distinte due situazioni. Se la parte è stata ritualmente evocata nel procedimento ma sceglie di non costituirsi con un difensore, questo non compromette l'utilizzabilità dell'accertamento: è una scelta processuale, non una violazione del contraddittorio.
«la mancata costituzione mediante difensore della parte ritualmente evocata costituisce una scelta processuale che non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c., comma 1.»Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8916/2017
Diverso è il caso di chi non è stato affatto parte dell'ATP, e viene coinvolto solo nel successivo giudizio di merito: come già visto, la relazione resta comunque utilizzabile anche nei suoi confronti, fermo restando il suo pieno diritto di contestarla nel merito.
Il valore della relazione nel giudizio di merito: cosa vuol dire "opponibile"
Quando si dice che un accertamento tecnico preventivo è opponibile a una parte, si intende che quella parte non può impedirne l'utilizzo come prova solo perché non vi ha partecipato: la relazione, se acquisita ritualmente nel giudizio di merito, entra a far parte del materiale probatorio e può essere valutata liberamente dal giudice anche contro chi è rimasto estraneo al procedimento ante causam.
«la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo [...] se ritualmente acquisita nel successivo giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio legittimamente sottoposto al contraddittorio [...] anche se una delle parti del giudizio di merito non abbia partecipato al procedimento ante causam.»Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5430/2026
L'opponibilità, insomma, riguarda l'utilizzabilità della prova, non la sua forza vincolante: chi non ha partecipato può sempre contestarne nel merito le conclusioni, cosa che invece non può fare eccependo la semplice assenza dall'accertamento.
Questo principio, la Cassazione lo ha di recente applicato anche a un caso di particolare interesse per l'ingegneria forense: quello delle catene di chiamate in garanzia, tipiche dei contenziosi su vizi costruttivi o prodotti difettosi, in cui il convenuto in giudizio chiama in causa il proprio dante causa, che a sua volta chiama il successivo, fino a risalire alla fonte del difetto. In una controversia nata dalla rottura di un componente per difetto di produzione, il venditore finale era stato condannato verso il consumatore sulla base di un ATP a cui i successivi chiamati in causa (produttore e fornitori) non avevano partecipato: la Cassazione ha stabilito che l'accertamento del difetto, una volta passato in giudicato nel rapporto tra consumatore e venditore, vincola anche l'accertamento posto a fondamento delle domande di regresso a catena, proprio perché ne costituisce il fatto presupposto.
«L'accertamento in fatto dell'esistenza di un difetto di costruzione del prodotto, definitivamente effettuato nelle fasi di merito [...] ha valenza di giudicato nei confronti di tutte le parti ritualmente coinvolte nel giudizio, anche in relazione alle domande di regresso svolte a catena dal venditore verso il produttore e da questi verso i fornitori, in quanto accertamento di fatto presupposto su cui dette domande si fondano.»Cass. civ., Sez. II, sent. n. 342/2026
Per chi opera come CTU o CTP in un contenzioso con più chiamate in causa a catena, la conseguenza pratica è che l'esito dell'ATP iniziale, se non tempestivamente contestato da chi vi resta estraneo, può finire per orientare l'intero contenzioso a valle, anche nei rapporti tra soggetti che non si sono mai incontrati in quel primo procedimento.
Non è una sentenza: la natura del provvedimento che chiude l'ATP
Un punto va chiarito con precisione, perché genera spesso confusione: l'ATP non si conclude con una decisione del giudice sul merito della controversia, ma con il semplice deposito della relazione. Non c'è un giudizio sui fatti controversi, non c'è una statuizione impugnabile:
«Non costituisce sentenza, ai fini ed agli effetti di cui all'art. 111, comma 7, Cost., il provvedimento di rigetto dell'istanza di consulenza tecnica preventiva, in quanto esso non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova [...] né tanto meno la possibilità della conciliazione.»Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 12386/2018
Questo vale non solo per il rigetto, ma per la natura stessa del procedimento nel suo complesso, come hanno confermato di recente le Sezioni Unite, anche a proposito della sua forma conciliativa:
anche il provvedimento di ammissione «ha carattere provvisorio e strumentale, con la conseguenza che [...] non è ammissibile [...] il ricorso straordinario per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost., comma 7, e dall'altra che non sono ammissibili i regolamenti di competenza e di giurisdizione».Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 28587/2025
Anche il processo verbale di conciliazione eventualmente formato, e il decreto con cui il giudice gli attribuisce efficacia di titolo esecutivo, restano provvedimenti di natura diversa da una sentenza: risolvono la lite tra le parti, ma non attraverso un giudizio del Tribunale sul merito.
Cosa succede se il consulente sconfina dai limiti dell'incarico
Se il consulente, nel corso dell'ATP, si spinge oltre quanto richiesto, la conseguenza non è l'inutilizzabilità automatica dell'intero accertamento:
«l'eventuale sconfinamento dai limiti dell'accertamento tecnico preventivo determina un'inutilizzabilità soltanto relativa dell'accertamento stesso [...] ove non sia configurabile alcuna violazione del principio del contraddittorio [...] ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria del vizio.»Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28376/2017
Le spese: chi le anticipa, e come si recuperano
L'ATP non è un giudizio contenzioso, e questo ha una conseguenza pratica precisa sulle spese: il giudice che lo conduce non decide chi ha ragione, quindi non può applicare il criterio della soccombenza.
«il procedimento di accertamento tecnico preventivo [...] non instaura un procedimento di tipo contenzioso all'esito del quale debba trovare applicazione la disciplina delle spese processuali [...] le spese [...] devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente in virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di causalità [...] di tali spese deve tenersi conto nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali [...] a carico del soccombente.»Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 35783/2021
Chi chiede l'ATP, quindi, anticipa il compenso del consulente; se poi avvia il giudizio di merito e lo vince, può recuperarlo come spesa processuale a carico della controparte. Lo stesso principio vale, come confermato di recente, anche per l'accertamento ai fini conciliativi (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 29850/2023). Una precisazione temporale: se il giudice rigetta la domanda prima ancora di conferire l'incarico al consulente, anche se questi è già stato nominato, può liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza; se invece l'accertamento si è concluso con il deposito della relazione, resta solo la liquidazione del compenso del consulente, e nessun altro provvedimento sulle spese tra le parti è consentito (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18918/2020).
La sospensione del procedimento dopo il d.l. 19/2026
Tra le numerose modifiche al processo civile introdotte dal d.lgs. 149/2022 e dal correttivo del 2024, non risultano interventi diretti sugli articoli 696 e 696-bis c.p.c.: la riforma Cartabia ha lasciato intatti i presupposti, la procedura e gli effetti dell'accertamento tecnico preventivo. È intervenuto invece, poco più tardi, il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, in vigore dal giorno successivo, che ha aggiunto a entrambi gli articoli una disciplina espressa, prima assente, della fase compresa tra l'incarico al consulente e la chiusura del procedimento:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.»art. 696, quarto comma, c.p.c., introdotto dall'art. 17, comma 3, lett. a), d.l. 19 febbraio 2026, n. 19
Il procedimento resta quindi sospeso ex lege, senza bisogno di un provvedimento del giudice, dal momento in cui l'incarico è conferito fino al deposito della relazione, con un tetto massimo di sei mesi; la sospensione non blocca però le operazioni peritali, che proseguono normalmente. Una seconda modifica chiarisce quando il procedimento debba considerarsi concluso:
«Il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.»art. 696, quinto comma, c.p.c., introdotto dall'art. 17, comma 3, lett. a), d.l. 19 febbraio 2026, n. 19
Per la consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi vale la stessa impostazione, con un solo adattamento: la sospensione dura fino al deposito del verbale di conciliazione, se le parti si accordano, o altrimenti fino al deposito della relazione. La riforma non è pensata solo per i procedimenti nuovi: si applica anche a quelli già pendenti alla data di entrata in vigore, purché non fosse ancora stata depositata la consulenza tecnica, o il verbale di conciliazione nel caso dell'ATP conciliativo.art. 17, comma 4, d.l. 19 febbraio 2026, n. 19
Perché conviene, in pratica
L'accertamento tecnico preventivo ha due usi ricorrenti in materia di edilizia e appalti: fissare rapidamente lo stato di un dissesto, di un'infiltrazione o di un vizio costruttivo prima che i lavori di riparazione, il tempo o l'uso dell'immobile ne cancellino le tracce; oppure, nella forma conciliativa, tentare di chiudere una controversia su un credito contrattuale senza affrontare i tempi e i costi di un giudizio di merito, sapendo che, se il tentativo di conciliazione fallisce, l'accertamento tecnico non va comunque perduto.
Il compenso del CTU e la ricusazione sono oggetto di ulteriori approfondimenti dedicati, in preparazione.