Ambito di applicazione

Quando manca un accordo tra le parti sul compenso, l'organo giurisdizionale liquida la parcella del professionista applicando i parametri del d.m. 20 luglio 2012, n. 140. Il Capo V del decreto, qui esaminato, disciplina specificamente le professioni dell'area tecnica:

«Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.»art. 33, comma 1, d.m. 140/2012

La formula: come si arriva al compenso

Il compenso non è un valore a tabella, ma il prodotto di quattro parametri che il decreto definisce singolarmente: il valore economico dell'opera, un parametro base decrescente calcolato su quel valore, il grado di complessità della prestazione e l'incidenza delle singole attività effettivamente svolte:

«Il compenso per la prestazione professionale "CP" è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera "V", il parametro "G" corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro "Q" corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro "P" [...]: CP=V×G×Q×P»art. 39 d.m. 140/2012

Il parametro P non è libero, ma è definito da una formula che decresce all'aumentare del valore dell'opera (economie di scala):

«Il parametro base "P" è determinato mediante l'espressione: P=0,03+10/V0,4»art. 35, comma 2, d.m. 140/2012

Il calcolatore sotto applica esattamente questa formula, con il parametro G selezionabile entro la forbice indicata dalla Tavola Z-1 in base alla destinazione funzionale dell'opera, e il parametro Q ricavato dalla Tavola Z-2 in base alle singole prestazioni effettivamente rese, organizzate per fase (definizione delle premesse, progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, pianificazione, direzione lavori, monitoraggi, verifiche e collaudi).

Un limite da tenere presente. Le soglie e le percentuali indicate nel decreto, comprese quelle qui utilizzate, non sono mai vincolanti per la liquidazione: «In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa» (art. 1, comma 7). Inoltre, in base alla natura, difficoltà, complessità e urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può motivatamente aumentare o ridurre il compenso, anche derogando alle forbici di tabella, fino al 60% (art. 36, comma 2).