Accanto al CTU, la parte può farsi assistere da un proprio tecnico di fiducia: il Consulente Tecnico di Parte, o CTP. La sua nomina è disciplinata dall'articolo 201 del codice di procedura civile:

«Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico.»art. 201, primo comma, c.p.c.

Sulla carta, CTU e CTP lavorano fianco a fianco sullo stesso accertamento. Nella sostanza, sono due figure profondamente diverse, e la differenza non è di grado ma di natura.

Un ruolo difensivo, non imparziale

Il CTU è un ausiliario del giudice e opera in posizione di imparzialità. Il CTP no: è un professionista che la parte incarica, con un contratto d'opera professionale ordinario, per sostenere la propria tesi in causa. Lo ha chiarito la Cassazione in una controversia sul compenso di un consulente nominato dal curatore fallimentare:

«il consulente di parte svolge infatti, nell'ambito del processo, un'attività di natura squisitamente difensiva, ancorché di carattere tecnico, collaborando con l'avvocato al fine di sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita: la prestazione da lui resa non è pertanto equiparabile in alcun modo a quella del consulente tecnico d'ufficio, il quale opera in posizione d'imparzialità, fornendo al giudicante elementi di valutazione.»Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18116/2024

Questa natura difensiva non è un limite accidentale: è la chiave che spiega tutte le differenze pratiche che seguono.

Il valore probatorio: allegazione difensiva, non prova

La conseguenza più immediata riguarda il peso che la relazione del CTP ha in giudizio. Non è un mezzo di prova, ma un atto difensivo con contenuto tecnico:

«la consulenza tecnica di parte, "costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico", risulta essere "priva di autonomo valore probatorio" e costituisce una "mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione".»Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5362/2025

Il giudice, quindi, non può liquidare una perizia di parte come irrilevante solo perché proviene da un tecnico non imparziale: se la pone a fondamento della decisione deve spiegare perché la ritiene attendibile.

I diritti del CTP durante le operazioni

Pur non essendo un ausiliario del giudice, il CTP ha diritti procedurali precisi. Può assistere alle indagini del CTU, anche quando questi opera da solo:

«Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.»art. 194, secondo comma, c.p.c.

e partecipare all'udienza in cui il CTU riferisce, per illustrare le proprie osservazioni:

«Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.»art. 201, secondo comma, c.p.c.

Le osservazioni alla bozza di CTU: quanto possono essere ampie, e cosa non possono contenere

Un equivoco frequente riguarda la "sintetica valutazione" di cui parla l'articolo 195 c.p.c.: quel vincolo di sintesi è imposto al CTU, che deve riassumere in modo essenziale la propria risposta alle osservazioni ricevute, non al CTP nel formulare le proprie. La legge non pone alcun limite di lunghezza o di forma alle osservazioni della parte, e la giurisprudenza ha anzi ampliato nel tempo lo spazio a disposizione: le critiche tecniche possono essere sviluppate anche dopo la fase di cui all'articolo 195, fino alla comparsa conclusionale o all'appello:

«la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.»Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34044/2025, che richiama Cass., Sez. Un., n. 5624/2022

La stessa pronuncia chiarisce perché: la procedimentalizzazione della CTU introdotta dalla riforma del 2009 riguarda solo la possibilità di incidere sul contenuto della relazione prima del deposito, non la libertà di argomentare nel merito in seguito:

«ha inciso esclusivamente sulla facoltà delle parti di interloquire con l'ausiliario al fine di incidere direttamente sul contenuto della consulenza e non già sulla possibilità di sviluppare qualunque deduzione o osservazione nel corso del giudizio.»Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34044/2025

C'è però un confine netto tra "sviluppare argomentazioni" e "introdurre prove". Le osservazioni, per quanto ampie, restano un atto difensivo, non un contenitore per far entrare nel processo materiale mai depositato secondo le regole ordinarie:

«la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo. Essa non costituisce documento in senso tecnico, ovvero un elemento documentale su cui espletare una c.t.u., né può essere un veicolo per introdurre nel processo documenti che non siano stati già regolarmente prodotti.»Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18770/2016

La relazione del CTP in sé, però, non è soggetta al divieto di nuove produzioni neppure in appello, perché non è un documento in senso probatorio ma un'argomentazione difensiva, la cui elaborazione può proseguire fino all'ultimo grado di merito:

«la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello.»Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 15204/2022

Da ultimo, quando le osservazioni sono puntuali e circostanziate, non bastano frasi di stile per superarle: il giudice che intenda comunque aderire al CTU deve esaminarle specificamente, pena una motivazione soltanto apparente, censurabile in Cassazione (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 29413/2025). È anche per questo che un'osservazione ben argomentata, per quanto lunga, ha più forza di una generica manifestazione di dissenso.

I limiti deontologici: il contributo tecnico non giustifica tutto

La natura difensiva del ruolo non autorizza il CTP a tutto in nome del proprio cliente. Un caso disciplinare relativo a una psicologa nominata CTP in una causa di affidamento è istruttivo: sanzionata dal proprio Ordine per condotte lesive della dignità e della riservatezza di altri soggetti coinvolti nelle operazioni, aveva sostenuto di aver semplicemente esercitato il diritto di difesa del proprio assistito. La Cassazione ha confermato la sanzione:

«lo psicologo nominato consulente tecnico di parte deve fornire agli altri professionisti coinvolti nell'accertamento tecnico il proprio contributo scientifico, eventualmente anche critico, ma nel rispetto della dignità e professionalità altrui e di forme espressive consone al ruolo ricoperto, e solo in relazione ai quesiti che sono stati posti al CTU, senza giustificare, in nome della difesa del cliente, condotte che superino i limiti del contributo tecnico-scientifico consentito.»Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20096/2024

Il principio non è specifico della professione di psicologo: qualunque CTP risponde, davanti al proprio Ordine, di condotte che eccedano il contributo tecnico-scientifico richiesto dal quesito.

Sostenere una tesi sfavorevole al cliente: dove passa il confine

Resta una domanda pratica: se un aspetto tecnico è oggettivamente sfavorevole alla parte assistita, il CTP può continuare a sostenere una tesi che sa essere infondata, solo per seguire la linea difensiva dell'avvocato?

Esiste effettivamente un reato pensato per punire l'infedeltà di chi assiste una parte in giudizio, e la norma nomina esplicitamente anche il consulente tecnico, non solo il difensore:

«Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria [...], è punito con la reclusione da uno a tre anni.»art. 380, primo comma, c.p.

Ma la direzione della tutela è quella opposta a quanto si potrebbe pensare: il patrocinio infedele protegge il cliente dal proprio consulente sleale, per esempio se colludesse con la controparte o lo danneggiasse per negligenza grave, non limita l'intensità con cui il CTP può argomentare a favore di chi lo ha incaricato. La Cassazione, applicando la norma proprio a dei consulenti tecnici, ha chiarito dove sta la soglia penalmente rilevante:

«La condotta infedele è quella che impedisce alla parte di ottenere i risultati attesi con l'esplicazione di un'attività professionale che risponda ai requisiti della correttezza e della lealtà e che sia affidabile, garantendo la tutela dell'interesse pubblico al buon funzionamento della giustizia.»Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 31678/2008

Sostenere l'interpretazione tecnica più favorevole ragionevolmente sostenibile, anche quando è la meno probabile, non è quindi infedeltà: è l'essenza stessa del ruolo difensivo descritto in apertura. Il confine si sposta quando il CTP non interpreta più i dati a favore della propria tesi, ma li altera o li rappresenta come diversi da come sono: in quel caso non si tratta più di un problema di lealtà verso il cliente, ma di correttezza verso il processo. Qui però vale una distinzione già vista per il CTU: il reato di falsa perizia non riguarda il consulente di parte, perché presuppone la nomina e il giuramento del perito da parte del giudice:

«Il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.) non è ipotizzabile con riferimento all'attività dei consulenti di cui possono avvalersi sia il difensore sia il pubblico ministero.»Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 1096/1999

Il limite esterno, per chi arrivasse ad alterare artificiosamente lo stato dei luoghi, delle cose o dei campioni per trarre in inganno il giudice o il consulente d'ufficio, resta comunque la frode processuale (art. 374 c.p.), reato che si applica a chiunque, non solo ai consulenti.

La critica al CTU: dove finisce il diritto di critica e comincia la diffamazione

Le osservazioni possono essere severe: criticare un metodo, evidenziare un errore, definire una conclusione infondata sono tutte espressioni legittime del ruolo difensivo. Il diritto di critica è una scriminante riconosciuta, ma non illimitata:

«il diritto di critica [...] può operare come scriminante ai sensi dell'art. 51 cod. pen. purché vengano rispettati i limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. Il requisito della continenza formale postula una forma espositiva proporzionata e funzionale alla finalità di disapprovazione, che non precipiti nella gratuita ed immotivata aggressione all'altrui reputazione.»Cass. pen., Sez. V, sent. n. 33463/2024

Toni aspri, anche sferzanti, restano legittimi quando colpiscono il lavoro, non la persona. In un caso in cui un consulente aveva duramente contestato la competenza medica specifica di un CTU, la condanna per diffamazione è stata annullata proprio perché la critica, per quanto dura, restava

«sempre rigorosamente agganciata alla critica svolta al suo operato e non certo alla sua persona.»Cass. pen., Sez. V, sent. n. 12490/2020

La linea si supera quando la critica smette di riguardare il lavoro e diventa un giudizio sulla persona, quello che la giurisprudenza chiama argumentum ad hominem. Alcuni esempi tratti da sentenze pubblicate mostrano dove cade, in pratica, questa linea. È stato condannato per diffamazione un CTU che aveva definito le affermazioni del CTP avversario «totalmente assurde, inverosimili e al di fuori di ogni logica», qualificando il professionista come «persona che pensa di avere la verità in tasca, pretenzioso e arrogante» (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 33463/2024); un consulente che aveva scritto che la controparte «si era inventato metodologie», aveva «dato sfogo alla fantasia», possedeva «preparazione scarna e professionalità scarsissima» ed era «presuntuoso e incompetente» (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 1199/2021); e persino un CTU che, nella propria relazione, aveva descritto l'operato del CTP di controparte come

«connotata da poca etica professionale, dall'assenza di precise conoscenze tecniche, nonché tesa a nascondere quanto accertato.»Cass. pen., Sez. V, sent. n. 8140/2023

quest'ultimo caso dimostra che il rischio corre in entrambe le direzioni: vale per il CTP che critica il CTU tanto quanto per il CTU che liquida un CTP. Un altro punto ricorrente riguarda l'attribuzione di intenzionalità: qualificare come deliberatamente falso ciò che è, al più, un errore tecnico supera la continenza, perché trasforma una critica di merito in un'accusa di disonestà:

«Il diritto di critica [...] non scrimina l'uso di espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti che [...] si risolvano in un attacco alla dimensione personale e professionale del destinatario [...]. L'attribuzione di intenzionale scorrettezza professionale costituisce aggressione alla dignità della persona che supera il limite immanente all'esercizio del diritto di critica.»Cass. pen., Sez. V, sent. n. 15937/2015

Va infine ricordato un ultimo squilibrio specifico del CTP, già affrontato a proposito della sua natura difensiva: le parti e i difensori godono, per le offese contenute negli scritti processuali, di un'esimente specifica che il CTP non ha, perché la norma non lo menziona e non è equiparabile alle figure che elenca:

«L'esimente prevista dall'art. 598 c.p. [...] non trova applicazione nei confronti del consulente tecnico di parte, il quale costituisce figura processuale diversa e non equiparabile alle parti ed ai loro difensori espressamente contemplati dalla norma.»Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23326/2024

In pratica: criticare il metodo, i dati, le conclusioni, anche con severità, resta un esercizio protetto del ruolo difensivo; qualificare la persona del CTU come incompetente, disonesta o in malafede espone a un rischio concreto, che né lo status di consulente né la finalità difensiva riescono ad attenuare.

Perché conoscere questi confini è utile

Per chi si rivolge a un CTP, sia esso una parte o un avvocato, distinguere correttamente il suo ruolo da quello del CTU evita due errori opposti: trattare le sue conclusioni come se avessero lo stesso peso probatorio di una consulenza d'ufficio, oppure liquidarle come irrilevanti solo perché di parte, quando invece un'osservazione tecnica ben argomentata può incidere sulla motivazione del giudice e sul contenuto stesso della relazione del CTU. E sapere dove finisce la legittima difesa tecnica, sia nel merito delle tesi sostenute sia nei toni della critica, aiuta a valutare, con lo stesso metro, le conclusioni proprie e quelle della controparte.

La ricusazione del CTU e la liquidazione del compenso sono oggetto di ulteriori approfondimenti dedicati, in preparazione.