Non ogni accertamento tecnico nasce all'interno di un procedimento giudiziario. Una parte può rivolgersi a un tecnico di propria fiducia anche senza una causa pendente e senza un accertamento tecnico preventivo in corso, per farsi rilasciare una relazione destinata a una trattativa, a una mediazione, o semplicemente a chiarire una situazione prima di decidere se agire in giudizio. È la perizia stragiudiziale, che nella pratica viene chiamata anche parere pro veritate.
Una prova atipica, non equiparabile a una CTU
Il codice di procedura civile non la disciplina espressamente. La giurisprudenza la colloca da tempo tra le cosiddette prove atipiche, assoggettate, quanto a forma e modalità di acquisizione, alla disciplina della prova documentale:
«la consulenza tecnica stragiudiziale, anche se espletata durante il processo ma al di fuori delle forme della consulenza tecnica d'ufficio, è riconducibile nell'alveo delle prove atipiche ed è assoggettata, anche sotto il profilo formale e delle modalità di acquisizione, alla disciplina della prova documentale. Il giudice può porla a fondamento della decisione anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione sulla sua attendibilità, sottoponendola a un vaglio rigoroso che tenga conto della validità metodologica e della correttezza scientifica dell'operato del consulente.»Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28649/2013
Una precisazione riguarda il contraddittorio: a differenza della CTU, dove le parti e i loro consulenti partecipano fin dalla formazione dell'accertamento, nella perizia stragiudiziale il confronto tra le parti si forma solo dopo, quando il documento viene introdotto nel giudizio. È un limite strutturale dell'istituto, non un difetto di questa o quella perizia.
Il limite: resta un indizio, non equivale a una prova
Il giudice può valorizzarla, ma non è obbligato a farlo, e comunque non ne è vincolato come lo sarebbe da un accertamento formato nel contraddittorio delle parti:
«La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.»Cass. civ., Sez. V, ord. n. 33503/2018
Ne discende un'altra conseguenza pratica: depositare una perizia stragiudiziale non "congela" i fatti che descrive nei confronti della controparte, che può contestarli liberamente anche senza produrre a sua volta prove contrarie puntuali:
«le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale [...] non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice.»Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34450/2022
Quando si fa una perizia stragiudiziale, in pratica
Il caso più frequente è la quantificazione di un danno quando di mezzo c'è un'assicurazione: dopo un incendio, un furto, un allagamento o un sinistro, l'assicurato può incaricare un proprio tecnico di stimare l'entità del danno prima ancora di rivolgersi al perito della compagnia, per presentarsi alla trattativa con una valutazione autonoma anziché limitarsi a discutere quella altrui. Lo stesso vale per una due diligence tecnica prima di un acquisto immobiliare, o per una stima preliminare in una divisione ereditaria: in tutti questi casi la perizia serve a orientare una decisione o una trattativa, non a essere prodotta in un'aula di tribunale.
La perizia contrattuale nelle polizze assicurative
Nell'ambito assicurativo, la perizia stragiudiziale ha spesso una cornice contrattuale precisa: molte polizze contengono una clausola con cui assicurato e compagnia affidano a un terzo tecnico l'accertamento delle cause del sinistro e la stima del danno, impegnandosi a considerarne il risultato vincolante. Le Sezioni Unite, in una prnuncia recente, ne hanno descritto così il meccanismo:
«le parti di un contratto di assicurazione [possono affidare] a un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante.»Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11959/2026
Un punto va chiarito subito, perché ha conseguenze pratiche importanti: questa clausola non equivale automaticamente a una rinuncia ad andare in causa. Lo diventa solo se le parti hanno inteso rinunciare espressamente alla giurisdizione ordinaria; altrimenti resta uno strumento negoziale che impegna le parti a rispettarne l'esito, senza però precludere in modo assoluto la strada del giudizio:
«Tale clausola assume natura di arbitrato irrituale solo se prevede una definitiva rinunzia delle parti alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 808-ter cod. proc. civ. In assenza di tale rinunzia, la perizia contrattuale costituisce figura negoziale atipica con natura meramente obbligatoria, che non preclude a ciascuna parte la possibilità di introdurre azione giudiziaria anche sulla porzione di controversia affidata al perito.»Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11959/2026
La perizia contrattuale va tenuta distinta anche dall'arbitraggio previsto dall'articolo 1349 del codice civile, che riguarda la determinazione di una prestazione contrattuale rimessa a un terzo secondo equità:
«Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.»art. 1349, primo comma, c.c.
La differenza è netta: l'arbitratore dell'articolo 1349 c.c. cerca un equilibrio economico secondo equità, mentre il perito della perizia contrattuale applica criteri tecnico-scientifici, e per questo il rimedio contro una sua determinazione "manifestamente iniqua o erronea" non si applica:
«[la perizia contrattuale] si distingue dall'arbitraggio perché l'arbitro perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione [...] Ne consegue che nel caso di perizia contrattuale va esclusa l'esperibilità della tutela tipica prevista dall'art. 1349 c.c. per manifesta erroneità o iniquità della determinazione del terzo.»Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13954/2005
Una perizia contrattuale, quindi, si può contestare solo per i vizi che intaccano ogni manifestazione di volontà negoziale, non perché il risultato sembra sbagliato o iniquo:
«La perizia contrattuale potrà [...] essere impugnata per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti).»Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28511/2018
I riferimenti normativi specifici del settore assicurativo
Chi opera su questi accertamenti deve tenere conto anche di due norme che riguardano specificamente il danno assicurato. La prima fissa un limite di fondo alla valutazione:
«Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.»art. 1908, primo e secondo comma, c.c.
La seconda riguarda specificamente i periti che accertano e stimano i danni da circolazione, furto e incendio di veicoli e natanti, un'attività riservata a chi è iscritto in un apposito ruolo professionale, con un dovere di comportamento espressamente codificato:
«Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.»art. 156, terzo comma, d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private)
Perché il metodo conta più della forma
Proprio perché il giudice, quando la perizia arriva davanti a lui, la sottopone a un vaglio sulla validità metodologica e sulla correttezza scientifica, una perizia stragiudiziale condotta con lo stesso rigore di una consulenza d'ufficio, pur non essendolo formalmente, ha maggiori probabilità di reggere quel vaglio e di essere effettivamente valorizzata. È la stessa logica che rende preferibile impostare ogni perizia stragiudiziale con il metodo delle consulenze d'ufficio: sopralluogo, documentazione fotografica, verifiche strumentali e relazione motivata, in modo che l'accertamento conservi efficacia anche se la controversia arriva davanti al Giudice.
Perché conoscere questi limiti è utile
Per chi commissiona una perizia stragiudiziale, sapere che resta un indizio e non una prova aiuta a inquadrarne correttamente il ruolo: è uno strumento per orientare una trattativa o una decisione, non un sostituto di una CTU o di un accertamento tecnico preventivo quando serve una prova pienamente formata nel contraddittorio. E nel caso specifico delle polizze assicurative, sapere che una clausola di perizia contrattuale non equivale automaticamente a rinunciare alla via giudiziaria evita di considerarsi vincolati a un esito ritenuto ingiusto quando invece resta aperta la possibilità di contestarlo in causa.
Il calcolo del compenso del CTU e la ricusazione sono oggetto di ulteriori approfondimenti dedicati, in preparazione.