Le tariffe con cui vengono liquidati i compensi dei CTU sono ferme, nella sostanza, dal 2002. La legge prevede da tempo un meccanismo per aggiornarle, ma l'amministrazione non lo ha mai attivato. Una recente sentenza del TAR Lazio impone ora ai due Ministeri competenti di pronunciarsi sulla richiesta di adeguamento presentata da un Ordine professionale, dando concreta attuazione a un percorso che la Corte Costituzionale aveva tracciato fin dal 2020.
Il problema di fondo: tariffe ferme dal 2002
I compensi fissi, variabili e a tempo degli ausiliari del magistrato, tra cui il CTU, sono stabiliti dal d.m. 30 maggio 2002 e dal Testo Unico Spese di Giustizia. La stessa disciplina, però, impone un adeguamento periodico:
«La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.»art. 54, d.P.R. 115/2002
Da oltre vent'anni questo decreto dirigenziale non è mai stato adottato. Nel ricorso che ha dato origine alla sentenza, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova ha quantificato la variazione dell'indice FOI ISTAT tra agosto 1999 e agosto 2023 nella misura del 60,1%, a fronte di tariffe che restano ancorate ai valori del 2002.
Perché non basta rivolgersi alla Consulta: la sentenza n. 89/2020
Un primo tentativo di ottenere l'adeguamento per via giudiziale, chiedendo alla Corte Costituzionale di dichiarare incostituzionale l'inerzia del legislatore, non ha avuto successo. Nel 2020 la Consulta ha ritenuto la questione non fondata, chiarendo però quale fosse la strada percorribile:
«il mancato adeguamento periodico dei compensi per gli ausiliari del magistrato è dipeso da omissioni amministrative, non risolvibili attraverso un intervento del giudice delle leggi, ma con "altri rimedi", tra i quali, ora, ben può indicarsi lo strumento del ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione.»Corte cost., sent. n. 89/2020
È esattamente lo strumento che l'Ordine degli Ingegneri di Genova ha poi utilizzato: non un giudizio di costituzionalità, ma un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo, preceduto da una diffida formale rimasta senza risposta.
Il filone di sentenze che nel frattempo si è consolidato
Mentre l'adeguamento restava inattuato, la Corte Costituzionale è tornata più volte sul tema, non per imporlo direttamente, ma per trarne conseguenze su altre norme che si appoggiano alla stessa base tariffaria. Il filo conduttore è che una base di calcolo ormai sproporzionata per difetto non può essere ulteriormente decurtata senza diventare irragionevole: è quanto affermato per la riduzione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato, prima per il processo penale, poi per quello civile, e da ultimo per il consulente tecnico di parte:
«il mancato rispetto della clausola di adeguamento ha reciso la necessaria correlazione tra il compenso per il professionista e i valori di mercato, facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire.»Corte cost., sent. n. 179/2025
Lo stesso principio è stato applicato, all'inizio del 2025, alla differenza tra il compenso della prima vacazione e quello, molto più basso, delle vacazioni successive, dichiarato incostituzionale proprio perché quello scarto, calcolato su tariffe mai aggiornate, finiva per essere sproporzionato rispetto al valore della prestazione resa.
Cosa ha deciso il TAR Lazio
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, ha accolto il ricorso dell'Ordine degli Ingegneri di Genova contro il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dichiarando l'obbligo delle due amministrazioni di provvedere sull'istanza di adeguamento:
«il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto tra loro, provvedano, entro il termine di 120 giorni [...] a rispondere alla domanda di adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato [...] ovvero che provvedano ad adeguarne la misura in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo.»TAR Lazio, Sez. V bis, sent. n. 14327/2026
In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha già nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione centrale affari giuridici e legali dell'ISTAT, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Cosa significa in pratica, e cosa non significa ancora
La sentenza non produce, di per sé, un aumento delle tariffe: obbliga l'amministrazione a pronunciarsi, non a decidere in un senso predeterminato. Lo aveva già chiarito la Consulta nel 2020, osservando che l'amministrazione conserva margini di apprezzamento discrezionale sul quantum dell'adeguamento, potendo scegliere tra un mero recupero dell'inflazione e una revisione tariffaria più ampia. Resta però acquisito, per la prima volta in sede giurisdizionale, che l'inerzia protrattasi dal 2002 non è più tollerabile: entro i termini fissati dal TAR, un provvedimento dovrà essere adottato, e in caso contrario interverrà il commissario ad acta.
Per chi liquida oggi un compenso CTU secondo le tariffe vigenti, la sentenza non cambia i parametri di calcolo, che restano quelli del d.m. 30 maggio 2002 già impiegati nel calcolatore della parcella CTU di questo sito. Cambia il quadro entro cui quei parametri potranno, nei prossimi mesi, essere rivisti.
Il meccanismo di liquidazione dei compensi CTU secondo il DM 30 maggio 2002 e il DPR 115/2002, comprese le vacazioni, gli onorari tabellari e le maggiorazioni per urgenza e complessità, è approfondito nella pagina del calcolo della parcella CTU. Il ruolo e i limiti del consulente tecnico d'ufficio sono trattati nell'articolo Cosa fa il CTU.